giovedì, febbraio 14, 2008

Legge 22 maggio 1978 n.194 - Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza

Art. 9 "... L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento."

Articolo 21 "... Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 326 del codice penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l'identità - o comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, è punito a norma dell'articolo 622 del codice penale."

Tra irruzioni in ospedale e abbandono di 9 ore in attesa di un supporto medico ... con che coraggio parliamo ancora di Legge 194? Ma quale legge? La sua applicazione chi la garantisce? Parliamo di riformarla (nel nome di non si sa bene quale necessità di revisione, sentita da chi? Da quanti? In nome di quale credo? Fede? Sentire?) mentre viviamo in un paese che NON SA garantire alla sua popolazione il DIRITTO ad usufruire di una assistenza per la quale - tra l'altro - paghiamo le tasse, se proprio intendiamo dimenticare ogni altra considerazione? Pensando solo al vile denaro ... come faccio a NON pagare più lo stipendio a chi NON MI FORNISCE un servizio a cui (ancora) HO DIRITTO?

1 commento:

Ombra ha detto...

Se gli uomini rimanessero incinti, abortire sarebbe un sacramento.

Maledetti tutti gli obiettori, maledetto ferrara (volutamente minuscolo), maledetti coloro che non sanno cosa vuol dire il dover affrontare certe cose.

Che l'universo li stramaledica.

O.